Tassazione pensione straniera
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta notificando degli avvisi di accertamento che riportano a tassazione i redditi derivanti da pensioni straniere percepite da cittadini italiani.
Ebbene, non sempre l’Agenzia delle Entrate ha ragione poiché potrebbe tassare un reddito che è già stato oggetto di tassazione nel Paese di origine e, quindi, avremmo una doppia tassazione.
In Italia vige il divieto di doppia imposizione e ciò è sancito dall’ art. 163 del d.p.r. 917/1986 che dispone “La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”.
Cosa fare se arriva un avviso di accertamento ?
Bisogna analizzare caso per caso anche perché sono presenti delle convenzioni tra Stati europei che possono portare a soluzioni diverse a secondo dello Stato erogatore e del soggetto percettore ed è quindi opportuno che l’analisi dell’avviso di accertamento notificato venga effettuata da professionisti competenti della materia come un avvocato tributarista.
Casistica
Sono pensioni straniere quelle corrisposte ad un residente in Italia, da un ente pubblico o privato di uno Stato Estero, a seguito di lavoro prestato presso quello Stato estero. In via generale, le pensioni estere percepite da cittadini italiani residenti, a prescindere dalla loro natura (sia esse pubbliche o private) dalla loro provenienza (da stati convenzionati con l’Itala in materia di doppia imposizione fiscale o meno) dal fatto di essere tassate o meno alla fonte, devono essere dichiarate in sede di dichiarazione dei redditi, salvo che si tratti di:
- Pensioni pubbliche fruite da cittadini con la sola nazionalità dello Stato erogatore;
- Pensioni AVS erogate dalla Svizzera e riscosse in Italia
- Pensioni estere di invalidità erogate da organismi non residenti, aventi natura analoga alla rendita Inail
E’ opportuno evidenziare che in alcuni Paesi quali la Germania, sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in forza delle quali le pensioni di origine estera sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private.
Per pensioni pubbliche si intendono quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un Ente.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti o organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all’ erogazione del trattamento pensionistico.
In alcuni casi le predette pensioni si cumulano con quelle erogate dall’ Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale.
La mancata dichiarazione delle pensioni straniere, come già detto, può essere oggetto di un avviso di accertamento da parte delle Agenzia delle Entrate che cumula i redditi prodotti in Italia come le pensioni INPS a quelle erogate da Enti Previdenziali stranieri.
A seguito della notifica di un avviso di accertamento e/o di una cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) può iscrivere ipoteca legale o fermo amministrativo.
E’ bene controllare se quanto sostenuto dal fisco è regolare ed in questo caso, se hai ricevuto un avviso di accertamento relativo alla mancata dichiarazione di una pensione straniera, contatta il nostro studio al fine di valutare la soluzione più opportuna.
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