ROTTAMAZIONE – Conviene davvero ?

La definizione agevolata, comunemente chiamata Rottamazione, conviene davvero ? A circa un mese dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2023 ossia la Legge n. 197/2022 facciamo un primo bilancio della misura premiale varata dal governo e capiamo se è veramente “tutto oro quel che luccica”. Attenti anche alle tante cartelle ancora iscritte a ruolo ed ormai prescritte. Una volta inserite in rottamazione DEVONO essere pagate. Solo un check-up attento e fatto da professionisti del settore come noi può evidenziare quali cartelle non devono essere pagate ed annullate con ricorsi. La legge finanziaria 2023 ha introdotto la Rottamazione delle cartelle esattoriali. Si potrà pagare soltanto l’imposta principale senza sanzioni e senza interessi e dilazionata in 5 anni.

Cosa rientra nella rottamazione

In altro articolo abbiamo già parlato di cosa rientra e cosa non rientra nella rottamazione e per tale motivo invitiamo a leggerlo. Cliccando il link avrete un prospetto chiaro.

In pratica possono essere rottamate TUTTE le cartelle affidate al concessionario della riscossione NAZIONALE (quindi solo le cartelle di Agenzia delle Entrate – Riscossione) sino al 30 giugno 2022, quindi, anche cartelle ancora non notificate ma che risultano consegnate al concessionario della riscossione. E’ bene far effettuare un controllo a dei professionisti come noi per capire cosa rientra e cosa resta fuori.

I concessionari della riscossione privati ex d.lgs. 446/97, art. 52

Una domanda che ci pongono tanti nostri clienti è se la “rottamazione” delle cartelle prevista dalla legge di bilancio 2023 è applicabile anche all’ingiunzione fiscale o all’accertamento esecutivo ed alle procedure indicate dal Titolo II del DPR 602/73 utilizzate direttamente dai concessionari della riscossione privati (Sogert s.p.a., Soris s.p.a., So.Ge.t. s.p.a., Andreani Tributi s.r.l., Sorit s.p.a., Poste Tributi s.c.p.A., ecc. ) di cui all’albo delle aziende presso il MEF e che potete trovare cliccando il seguente link

La risposta è NO !

Le disposizioni della legge 197/2022 approvano stralci e definizioni con benefici che sono destinati solamente ai debitori di Agenzia delle entrate – Riscossione, al momento non estensibili ad altri carichi gestiti da concessionari privati, società pubbliche ed enti locali in forma diretta.

I comuni o gli enti locali aderiscono alla rottamazione ?

Altra domanda che sembra scontata ma non lo è.

Per i Comuni e gli enti locali dobbiamo distinguere se la riscossione delle imposte locali (IMU, ICI, TARSU, Sanzioni) ma anche per le sanzioni al Codice della Strada (MULTE) elevate dalla Polizia Municipale è svolta direttamente dall’ente locale tramite le ingiunzioni di pagamento o il servizio è stato delegato ad un concessionario della riscossione.

In questo caso si avranno 3 ipotesi:

1) Riscossione gestita direttamente dal Comune o dall’Ente Locale tramite ingiunzione di pagamento o tramite l’accertamento esecutivo e le procedure indicate dal Titolo II del DPR 602/73

La risposta è NO !   NON rientrano nella rottamazione e, quindi, si pagherà il tributo con sanzioni ed interessi per intero.

2) Riscossione gestita da concessionari della riscossione privati

La risposta è NO ! NON rientrano nella rottamazione e, quindi, si pagherà il tributo con sanzioni ed interessi per intero.

3) Riscossione gestita dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione

La risposta è NI ! (non ho sbagliato a scrivere io né voi a leggere)

Nel caso della riscossione per il tramite dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione la rottamazione si applica in alcuni casi e in altri non si applica; bisogna distinguere se il debito residuo sia inferiore o superiore ai 1000,00 euro e se è stato affidato agli agenti della riscossione prima del 31 dicembre 2015. Analizziamo le varie ipotesi.

3.1 – Il Comune ha espresso in maniera motivata (entro il 31.01.2023) la non adesione alla rottamazione per le cartelle con valore INFERIORE ai 1000,00 euro affidate prima del 31.12.2015

Come disciplinato dal comma 229 della L. 197/2022 che prevede “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti….”. In questo caso il tributo deve essere pagato per intero compreso di sanzioni e interessi. Anche le multe devono essere pagate per INTERO. È il caso di molte grandi città come Milano, Palermo, Roma, Bologna, Firenze, Bari, Verona e, in generale, tutti quei comuni che sono stati interessati da procedure di dissesto finanziario.

3.2 – Il Comune ha espresso in maniera motivata (entro il 31.01.2023) la non adesione alla rottamazione per le cartelle con valore SUPERIORE ai 1000,00 euro affidate prima del 31.12.2015.

Si potrà aderire alla rottamazione con il pagamento del solo tributo senza sanzioni ed interessi. Come potrà essere facilmente dedotto vi è una disparità di trattamento tra chi ha una piccola cartella (che dovrà pagare tributo, sanzioni ed interessi) e chi ha una cartella più “pesante” che si vedrà quindi abbonati sanzioni ed interessi.

3.3 – Il Comune ha espresso in maniera motivata (entro il 31.01.2023) la non adesione alla rottamazione.

Per le cartelle con valore inferiore o superiore ai 1000,00 euro affidate dopo il 1.01.2016 e fino al 30.06.2022 si potrà aderire alla rottamazione tramite la procedura prevista dal concessionario. In questo caso puoi rivolgerti allo Studio Legale Alessi per aderire.

3.4 – Il Comune non ha espresso il diniego entro il 31.01.2023. Cartelle inferiori ai 1000,00 euro e affidate prima del 31.12.2015.

In questo caso non opererà l’annullamento automatico dell’intera cartella. Infatti ai sensi del comma 227 della Legge 197/2022 “….l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora….. Quindi, ci sarà solo lo stralcio delle sanzioni e degli interessi. Chi si aspettava un “colpo di spugna” dell’intera cartella rimarrà deluso !

3.5 – Il Comune non ha espresso il diniego entro il 31.12.2023 per cartelle superiori ai 1000,00 euro e affidate prima del 31.12.2015 nonché per tutte le cartelle affidate dopo il 1.01.2016 e fino al 30.06.2022.

In questo caso si potrà aderire alla rottamazione tramite la procedura prevista dal concessionario pagando il solo tributo senza sanzioni e interessi. Puoi rivolgerti allo Studio Legale Alessi per aderire.

Le sanzioni al Codice della Strada possono essere rottamate?

Le sanzioni al codice della strada ( le cosiddette multe) possono essere rottamate ma, anche in questo caso, dobbiamo distinguere se elevate da enti locali (Comuni, Province, Regioni) o dalla Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ossia Forze dell’ordine Statali.

Sanzioni elevate da Forza Pubblica Statale (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.)

Ipotesi 1: Sanzioni superiori ai 1000,00 euro.

Si pagherà la sanzione in misura piena e NON si pagheranno gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio. E’, quindi, importante effettuare un controllo e capire se ci sono cartelle annullabili perché in questo caso non sempre aderire alla rottamazione è conveniente. Anzi è MOLTO più conveniente annullare il debito con il nostro intervento.

Ipotesi 2: Sanzioni inferiori ai 1000,00 euro affidate al concessionario sino al 31.12.2015.

Stralcio TOTALE della cartella. Non si dovrà pagare NULLA.

Ipotesi 3: Sanzioni inferiori ai 1000,00 euro affidate al concessionario dopo il 1.01.2016.

Si pagherà la sanzione in misura piena e NON si pagheranno gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.

Sanzioni elevate dagli enti locali (Polizia Municipale, ecc. )

Ente locale che non ha aderito alla rottamazione

  1. Sanzioni inferiori ai 1000,00 euro affidate prima del 31.12.2015. La sanzione deve essere pagata per intero compresa di sanzioni e interessi.
  2. Sanzioni superiori ai 1000,00 euro. Si pagherà la sanzione in misura piena e NON si pagheranno gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio solo se si aderisce alla rottamazione. Si può fare con l’ausilio dello Studio Legale Alessi.

Ente che ha aderito alla rottamazione

  1. Sanzioni inferiori ai 1000,00 euro affidate prima del 31.12.2015 Si pagherà la sanzione in misura piena e NON si pagheranno gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.
  2. Sanzioni superiori ai 1000,00 euro Si pagherà la sanzione in misura piena e NON si pagheranno gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio solo se si aderisce alla rottamazione. Si può fare con l’ausilio dello Studio Legale Alessi

Alla luce di queste brevi considerazioni non sempre aderire “sic et simpliciter” alla rottamazione può essere conveniente.

Anzi, in alcuni casi è assolutamente sconsigliato.

E’ il caso di cartelle prescritte che, se inserite in rottamazione, saranno pagate anche se non dovute. Leggi i nostri articoli sulla prescrizione delle multe o sulla prescrizione dei bolli auto.

E’, quindi, importante effettuare un controllo e capire se sono presenti cartelle annullabili INTEGRALMENTE.

Effettuando il check-up tributario capiremo cosa è più conveniente per ogni singolo contribuente e ciò al fine di evitare di versare denaro quando non è dovuto.

E’ MOLTO più conveniente annullare il debito con il nostro intervento.

La Rottamazione è un buona occasione per risparmiare e per evitare che il concessionario possa procedere con le azioni esecutive quali il Fermo amministrativo, l’ Ipoteca Legale o il pignoramento presso terzi.

E’ bene controllare se quanto sostenuto dal fisco è regolare ed in questo caso, se hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, contatta il nostro studio al fine di valutare se sono da pagare o meno e trovare la soluzione più opportuna.

2 commenti su “ROTTAMAZIONE – Conviene davvero ?”

  1. Maria Lourdes Gonze Mercado

    Buonasera sono a Roma vorrei fare un controllo il totale pagamento della multa stradale che mi ha fatto il vigile urbane nel 2021 se posso rateizzare il pagamento. Grazie

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