Rinuncia all’eredità e pensione di reversibilità – E’ possibile ?

Si può rinunciare all’eredità e percepire la pensione di reversibilità ?

Una domanda che ci fanno spesso i nostri clienti è se la rinuncia all’eredità comporta anche la perdita, in capo al coniuge superstite o ai figli minorenni, della pensione di reversibilità.

Capita molto spesso che il defunto abbia dei debiti, soprattutto tributari, e la soluzione migliore sia la rinuncia all’eredità ma non si vuole perdere il diritto, per il coniuge superstite o i figli minori a percepire la pensione di reversibilità.

Possiamo subito rispondere che, anche se si rinuncia all’eredità, si ha diritto a percepire la pensione di reversibilità e ciò poiché si tratta di una prestazione, in favore dei superstiti, che ha natura assistenziale e che non ha nulla a che vedere con le regole sulla successione.

Quindi si può rinunciare all’eredità e percepire la pensione del de cuius.

Con questo articolo cercheremo di capire meglio cosa si intende per accettazione dell’eredità e per rinuncia all’eredità e a chi conviene anche per evitare che i debiti del de cuius possano comportare uniscrizione ipotecaria, Fermo amministrativo o pignoramenti presso terzi.

In primo luogo è opportuno fare un check-up tributario a nome del defunto così da capire se accettare l’eredità sia conveniente o meno.

Alle volte i debiti del defunto sono superiori a quanto lo stesso possedeva in vita. In questo caso è meglio rinunciare altrimenti dovresti pagare con il tuo patrimonio i debiti del defunto.

L’apertura della successione, che coincide con la morte, fa sorgere in capo al chiamato all’eredità una serie di diritti e poteri. Fra i più rilevanti, quello all’accettazione ed alla rinuncia all’eredità che deve essere effettuata entro 10 anni dalla morte del de cuius.

Per sapere a quanto ammonta il debito del defunto puoi contattarci.

Accettazione espressa dell’eredità

L’accettazione espressa dell’eredità viene effettuata, come dice la stessa parola, in maniera espressa tramite un atto pubblico (dinanzi ad un Notaio o un cancelliere del Tribunale) o una scrittura privata che deve essere autenticata.

E’ disciplinata dall’ art. 475 del Codice Civile.

Accettazione tacita dell’eredità

L’accettazione tacita dell’eredità si ha quando il chiamato all’eredità pone in essere atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l’eredità (ad esempio: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, etc.).

Ricordiamo che accettare una cartella esattoriale a nome del defunto non equivale ad accettazione tacita dell’eredità. Abbiamo già scritto altro articolo su questo argomento. Clicca qui.

Accettazione presunta (o accettazione ex lege)

E’ un’accettazione (pura e semplice) prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. E’ pure erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni (art. 485 del codice civile)

Accettazione pura e semplice

 E’ un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. Ciò significa che l’erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente.

Accettazione con beneficio d’inventario

 E’ una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari.

L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato.

In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare che possiamo curare noi presso qualsiasi Tribunale. CONTATTACI

Rinuncia all’eredità

 La rinuncia, disciplinata agli articoli 519 e seguenti del codice civile, si esercita con una dichiarazione espressa di voler rinunciare all’eredità.

Varie sono le ragioni sottintese ad un atto di rinuncia all’eredità: un patrimonio ereditario carico di debiti oppure altre ragioni di natura morale, familiare o economica.

Rinunciando, il chiamato all’eredità esclude ab origine la possibilità che i debiti del defunto vengano addebitati allo stesso rimanendo, pertanto, completamente estraneo alla stessa. Ne consegue che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

Come rinunciare e non pagare i debiti ereditari?

La rinuncia è un negozio giuridico formale, deve essere cioè compiuto con la forma prevista dalla legge a pena di nullità.

Se non vengono rispettate le formalità previste dalla legge, la rinuncia è invalida. Il rinunciante è da considerarsi ancora un chiamato all’eredità.

Si rinuncia all’eredità con dichiarazione dinanzi al Notaio o dinanzi al cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione ovvero nell’ultimo domicilio del defunto.

Ovviamente la rinuncia all’eredità può essere fatta solo DOPO la morte.

Eventuali patti o rinunce fatte prima della morte del de cuius sono NULLE per il divieto di patti successori (art. 458 codice civile).

Entro quando si può rinunciare all’eredità?

Il diritto di rinunciare all’eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto.

Una volta manifestata la volontà di rinunciare, il chiamato all’eredità non acquisterà più i debiti del de cuius ma neppure i crediti: la rinuncia ha effetto retroattivo e pertanto il rinunziante si considera come mai chiamato all’eredità.

Come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità. In caso contrario, la dichiarazione di rinuncia è nulla e non produce effetti.

Non può essere effettuata dietro corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità, in questi casi comporta l’effetto contrario, ossia l’accettazione dell’eredità.

E’ bene controllare se quanto sostenuto dal fisco è regolare ed in questo caso, se hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento a nome del defunto, contatta il nostro studio al fine di valutare la soluzione più opportuna.

Articolo redatto con la collaborazione dell’Avv. Elena Pappalardo.

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