Sapevi che hai diritto al rimborso di una somma da 30 a 50 euro ? Puoi avere un rimborso di due mensilità del canone telefonico se la tua fattura telefonica era emessa a 28 giorni e non a 30 giorni.
Le bollette a 28 giorni
A partire dal 2017, Tim ed alcune delle maggiori compagnie telefoniche italiane (Wind-Tre, Vodafone, Fastweb) hanno modificato le modalità di fatturazione passando dalle tariffe mensili alle bollette 28 giorni. Modificando il periodo di fatturazione sono riuscite a guadagnare (o a “erodere” come meglio dice l’Agcom) 2-3 giorni al mese agli utenti, passando quindi da 12 a 13 mensilità pagate. Ti spiegheremo i modi per richiedere il rimborso.
A seguito di numerosi reclami da parte delle associazioni di consumatori e dell’intervento dell’Antitrust, l’Agcom, con delibera n. 269/18/CONS ha obbligato:
- a concedere ai propri utenti il rimborso fatture 28 giorni per gli importi versati in più (ovvero circa una mensilità di canone)
- per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base mensile o suoi multipli
- per la telefonia mobile, la fatturazione non inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti (ovvero, in presenza di un contratto mobile unitamente al contratto di telefonia fissa), prevale la cadenza relativa a quest’ultima.
A seguito del provvedimento, le compagnie hanno a provato a proporre agli utenti un rimborso sotto forma di servizi compensativi (es. aumento di giga, minuti, sms), ma il Consiglio di Stato ha chiarito che il rimborso fatturazione 28 giorni deve avvenire in modo automatico e non devono essere gli utenti a farne richiesta.
Nonostante la pronuncia del giudice amministrativo, le società hanno continuato a non versare i rimborsi, rendendo pertanto necessaria l’istanza da parte dei clienti.
Capitolo finale – Ordinanza Cassazione n. 26174 del 6 settembre 2022
A seguito dei numerosi ricorsi si è giunti sino in Cassazione che si è definitivamente pronunciata con l’ordinanza n. 25174 del 6 settembre 2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso, di fatto confermando l’illegittimità delle clausole che prevedono periodicità diverse da quella mensile.
La vicenda in esame, decisa dalla recente ordinanza della Cassazione, riguarda la “cattiva” abitudine adottata dagli operatori di telefonia (anche fissa) di modificare la periodicità nell’invio delle bollette, passando dalla tradizionale fatturazione mensile a quella a 4 settimane.
Ebbene, la Suprema Corte, premesso che “l’eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va invero riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione o di difetto relativo di giurisdizione”, ha dichiarato inammissibili tutte le censure di eccesso di potere formulate dalla società di telefonia ricorrente. Nello specifico, in relazione al dedotto eccesso di potere nei confronti del legislatore, la Corte ha osservato come il potere inibitorio esercitato dall’Autorità fosse in realtà già sussistente in epoca anteriore alle impugnate delibere, trovando fonte nell’ art. 2, comma 20, lett. D) della Legge n. 481/1995 che, a fronte di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, attribuisce alle autorità di regolazione il potere di imporre il pagamento dell’indennizzo, ritenendo quindi che il giudice amministrativo “si è attenuto al compito interpretativo che gli è proprio”.
Quanto al dedotto eccesso di potere nei confronti del giudice ordinario, ha osservato come “l’esercizio da parte dell’Autorità dei propri poteri regolatori opera su un piano diverso e parallelo rispetto alla tutela civilistica, cui si aggiunge, senza escluderle”.
Con riguardo al dedotto eccesso di potere nei confronti della P.A., la Corte ha rilevato che nell’impugnata sentenza il giudice amministrativo d’appello ha ravvisato “la piena legittimità dell’intervento nella specie dell’AGCOM, operato nell’esplicazione dei propri poteri in materia”.
Modalità di rimborso – Come ottenere il dovuto rimborso
In teoria, le compagnie telefoniche, dovrebbero rimborsare automaticamente tutti i clienti che hanno subito la fatturazione a 28 giorni.
Purtroppo non è così !
Se non si effettua una richiesta esplicita la compagnia telefonica non rimborsa il cliente ed è per tale motivo che lo Studiolegalealessi.it ha previsto questa breve guida che vi aiuterà a ricevere il Vostro rimborso.
Rimborso 28 Giorni TIM
Tutti i clienti di rete fissa Tim attivi prima del 31 marzo 2018 con bollettazione a 28 giorni, possono richiedere il rimborso dei giorni pagati in più attraverso varie modalità:
- Contattando il Servizio Clienti linea fissa al numero gratuito 187
- Compilando il modulo rimborso bollette 28 giorni nell’area web MyTim, ecco il LINK
- Inviando il modulo di rimborso scaricandolo sul nostro sito ed inviandolo
- Via PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
- Via FAX al numero 800 000 187
- Con raccomandata a/r all’indirizzo: TIM sede legale, via Gaetano Negri, 1, 20123, Milano
Rimborso 28 Giorni Vodafone
Come si legge sul sito Vodafone: “In seguito al ritorno alla fatturazione mensile delle offerte di rete fissa e convergenti, in base alla delibera AgCom 269/18/CONS, è possibile richiedere la restituzione dei giorni erosi nel periodo decorrente dal 23 giugno 2017 fino al ritorno alla fatturazione su base mensile (5 aprile 2018).”
I clienti Vodafone possono richiedere il rimborso dei giorni pagati in più attraverso varie modalità :
- Contattando il numero 42591
- Compilando il modulo rimborso bollette 28 giorni al seguente LINK
- Inviando il modulo di rimborso scaricandolo sul nostro sito ed inviandolo all’indirizzo PEC: disdette@vodafone.pec.it
Rimborso 28 Giorni Wind Tre
L’operatore telefonico Wind Tre permette ai propri clienti di avere un rimborso sulla fatturazione a 28 giorni tramite storno in fattura. Più precisamente, si legge sul sito che: “… accedendo all’Area Clienti è possibile conoscere le soluzioni di ristoro a te riservate. Potrai scegliere tra numerose proposte di Partner selezionati, molte delle quali di valore superiore a quanto previsto dalla suddetta delibera, nonché soluzioni proposte Wind Tre quali ad esempio GIGA gratuiti o sconti per l’acquisto di telefoni. Ti ricordiamo che, laddove tu lo preferissi, potrai scegliere di richiedere, in alternativa, il ristoro tramite storno in fattura”.
I clienti Wind-Tre possono richiedere il rimborso dei giorni pagati in più attraverso varie modalità :
- Contattando il numero 159
- Compilando in ogni parte l’apposito “modulo rimborso Wind 28 giorni” disponibile accedendo all’Area Clienti sul sito di WindTre o dall’app WindTre al seguente LINK
- Inviando il modulo di rimborso scaricandolo sul nostro sito ed inviandolo all’indirizzo PEC: servizioclienti159@pec.windtre.it
Rimborso 28 Giorni Fastweb
I clienti Fastweb possono richiedere il rimborso collegandosi alla pagina My Fastweb riservata ai clienti e compilare il modulo rimborso bollette 28 giorni in tutte le sue parti per richiedere la restituzione dei giorni erosi.
Ecco il LINK
Se non sono più cliente posso richiedere il rimborso ?
Certo !
Anche se non sei più cliente delle compagnie telefoniche citate potrai richiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate.
Come vedi non sempre le compagnie telefoniche sono trasparenti e non sempre il fisco lo è con il contribuente.
E’ sempre bene controllare se quanto sostenuto dal fisco è regolare ed in questo caso, se hai pagato a seguito di avviso di accertamento, contatta il nostro studio al fine di valutare la soluzione più opportuna o fare il check-up tributario della tua intera posizione.