Ordinanza Ingiunzione – SOSPESA – Ci siamo riusciti !
L’INPS ha sospeso cautelativamente TUTTE le ordinanze-ingiunzione emesse per sanzionare il mancato versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro in relazione ai contributi previdenziali dei propri lavoratori dipendenti per il tramite dei modelli DM10.
Ordinanza DM10
Da qualche mese l’INPS ha iniziato a notificare ai titolari di imprese individuali ma anche personalmente ai legali rappresentanti di società delle Ordinanze – Ingiunzione emesse per sanzioni relative ad omesso versamento delle ritenute di contributi non versati, anche per periodi lontanissimi – partono addirittura dal 2010 – e che la loro quantificazione monetaria è quanto mai spropositata rispetto all’importo del mancato versamento.
Avevamo già affrontato l’argomento in altro articolo che potete leggere cliccando il seguente LINK (Ordinanza – Ingiunzione INPS).https://www.studiolegalealessi.it/cancellare-ordinanza-ingiunzione-inps/
Ordinanza SOSPESA – Un grande risultato
Abbiamo avviato, per i nostri clienti, tantissimi ricorsi sui diversi Tribunali Italiani e, TUTTI, ci hanno dato ragione sospendendo cautelativamente le ordinanze ingiunzione poiché affette da vizi.
Primo fra tutti i vizi riscontrati è la mancata indicazione delle modalità su come sia stata applicata la sanzione che, a norma di legge, va da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di 50.000,00 euro.
Ebbene, l’INPS, in tutte le cause, ove si è costituita in Giudizio, non ha saputo spiegare quale fosse stato l’iter logico – giuridico di come fosse arrivata alla quantificazione della sanzione indicata nella ordinanza-ingiunzione opposta.
Rateizzazione e annullamento – Sentenza Tribunale di Milano n. 3550-2024 del 26 agosto 2024
La rateizzazione dei contributi previdenziali DM10 concessa dal concessionario della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, esclude la sanzionabilità della condotta.
E’ il principio di diritto sancito dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, con la sentenza n. 3550-2024 del 26 agosto 2024 in relazione ad un giudizio patrocinato dallo Studio Legale Alessi.
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Le violazioni
Abbiamo sollevato il difetto di motivazione ma anche la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 11 della Legge 689/81 che dispone che nell’irrogazione della sanzione bisogna tenere conto “alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Il messaggio INPS di rettifica – Messaggio 3516 del 27.09.2022
Ebbene, l’INPS, a seguito dei numerosi ricorsi, con messaggio n. 3516 del 27.09.2022 ha affermato che “La fase di prima applicazione della normativa in esame, avuto riguardo al procedimento che a suo tempo l’Istituto aveva illustrato con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, i cui contenuti erano stati formulati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire con il medesimo Dicastero i profili di criticità emersi”.
Alla luce delle superiori premesse l’INPS ha disposto che tutte le direzioni provinciali dovranno rivedere sia le ordinanze – ingiunzione da emettere che quelle emesse e notificate e ciò secondo i seguenti criteri:
“L’esclusione dell’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha come effetto la rimodulazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con la notifica dell’ordinanza-ingiunzione, consentendo la loro determinazione a partire dal minimo edittale fissato in euro 10.000. In ragione di ciò, le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate alla data di pubblicazione del presente messaggio dovranno prevedere l’irrogazione di una sanzione amministrativa determinata tenendo conto dell’importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione. Nel prospetto allegato sono riportati i criteri di calcolo.
Per le ordinanze-ingiunzione già regolarmente notificate e non opposte, le Strutture territoriali provvederanno in autotutela a rettificare l’importo della sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione come segue.
- Violazioni riferite a periodi fino al 2015: per questa fattispecie, sussistendo le condizioni per l’applicazione del regime intertemporale, la rettifica conterrà l’importo della sanzione come rideterminata con i criteri di calcolo riportati nell’Allegato n. 1 e l’indicazione della possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16 della legge n. 689/1981, con l’avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura intera ridetermina sulla base dei predetti criteri.
- Violazioni riferite a periodi dal 2016: per questa fattispecie la rettifica conterrà l’importo della sanzione come rideterminata con i criteri di calcolo riportati nell’Allegato n. 1 e l’indicazione della possibilità di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica con l’avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura ridetermina sulla base dei predetti criteri.
La rideterminazione dell’importo secondo i già richiamati criteri di cui all’Allegato n. 1 dovrà essere operata anche nei casi in cui il responsabile, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 689/1981, anteriormente alla data di pubblicazione del presente messaggio, abbia fatto richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa irrogata ovvero, alla stessa data, abbia già ottenuto l’accoglimento della medesima. Ciò comporterà la rideterminazione del piano di ammortamento.
La normativa
Il mancato versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro in relazione ai contributi previdenziali dei propri lavoratori dipendenti per il tramite dei modelli DM10 comporta la violazione dell’ art. 2, comma 1-bis del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell’ 11 novembre 1983.
La predetta norma di legge, nel testo modificato dall’art. 3, co. 6 del D.L.vo n. 8/2016 prevede che : “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.”
Ed ancora “«1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.»
Rimedi e ricorsi
Se ti è stata notificata una ordinanza – ingiunzione devi sapere che potrebbe essere annullata e ciò per vari motivi.
In primo luogo le ritenute richieste potrebbero essere stata già pagate e, quindi, manca il presupposto per l’emissione dell’ordinanza.
In secondo luogo, la sanzione irrogata deve essere motivata e, la laconica motivazione presente nelle ordinanze esaminate da questo studio, determina l’annullabilità della stessa.
Infine, l’ammontare delle sanzioni potrebbe essere ridotto a seguito dei correttivi che di volta in volta dovranno essere esaminati.
Inoltre, devi sapere che l’ordinanza – ingiunzione è rateizzabile.
Se invece, non procedi ad alcun ricorso entro 30 giorni dalla ricezione o non procedi al pagamento, l’INPS iscriverà a ruolo le somme non riscosse e Agenzia delle entrate – Riscossione sarà legittimata a procedere con le azioni di recupero coattive previste dalla legge:
- Fermo Amministrativo
- Ipoteca Legale
- Pignoramento presso terzi
Ovviamente per capire se sussistono i presupposti per impugnare l’ordinanza ingiunzione ed essere sicuri di vincere il ricorso è opportuno effettuare una valutazione ex ante che lo Studio Legale Alessi è capace di fare.
La superiore verifica potrà essere effettuata GRATUITAMENTE contattandoci e ti consiglieremo nel modo migliore quale soluzione prendere e quali ricorsi, eventualmente, proporre.
E’ sempre bene controllare se quanto sostenuto dal fisco è regolare ed in questo caso, se hai ricevuto un’ordinanza ingiunzione, contatta il nostro studio al fine di valutare la soluzione più opportuna.