Ordinanza Ingiunzione INPS – ANNULLABILE  

Ci siamo riusciti !!

Dopo un anno e tantissimi ricorsi fatti dinanzi ai Giudici del Lavoro di tutta Italia,  il Governo ci ha ascoltato ed ha modificato l’assurda normativa relativa alle sanzioni emesse per il mancato versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro in relazione ai contributi previdenziali dei propri lavoratori dipendenti per il tramite dei modelli DM10.

Ordinanza DM10

In altri articoli già vi avevamo esposto le nostre perplessità sull’art. 2, comma 1-bis del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell’ 11 novembre 1983.

La predetta norma prevedeva una sanzione che andava dai 10.000,00 euro ai 50.000,00 euro in caso di mancato versamento della quota a carico del datore di lavoro dei DM10.

 L’INPS notificava ( e continua a farlo) ai titolari di imprese individuali ma anche personalmente ai legali rappresentanti di società delle Ordinanze – Ingiunzione emesse per sanzioni relative ad omesso versamento delle ritenute di contributi non versati, anche per periodi lontanissimi – partendo addirittura dal 2010 – ove comminava sanzioni da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

 La quantificazione monetaria era assolutamente spropositata rispetto all’importo del mancato versamento.

 La problematica, finalmente, è stata affrontata ed è stato emanato, il 4 maggio 2023, il Decreto Legge n. 48 che ha modificato la normativa nella misura sanzionatoria.

Decreto Legge n. 48 del 4.05.2023

Con il D.L. n. 48/2023 pubblicato il 4 maggio 2023 il Governo è intervenuto su una problematica che affliggeva tantissimi imprenditori che noi abbiamo assistito con ricorsi dinanzi ai Tribunali di tutta Italia.

 Finalmente la norma è stata modificata.

L’art. 23 del d.l. n. 48 del 4.05.2023 ha disposto che “All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso».

Pertanto la nuova formulazione dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 è la seguente “L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.” Con la nuova normativa, quindi, le ordinanze-ingiunzione che abbiamo opposto dovranno essere tutte rimodulate e, in alcuni casi, ANNULLATE.

Rateizzazione e annullamento – Sentenza Tribunale di Milano n. 3550-2024 del 26 agosto 2024

La rateizzazione dei contributi previdenziali DM10 concessa dal concessionario della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, esclude la sanzionabilità della condotta.

E’ il principio di diritto sancito dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, con la sentenza n. 3550-2024 del 26 agosto 2024 in relazione ad un giudizio patrocinato dallo Studio Legale Alessi.

Leggi il nostro articolo cliccando sul LINK

Il messaggio INPS n. 3516 del 27.09.2022 – Ormai superato.

Già l’INPS, a seguito dei numerosi ricorsi, con messaggio n. 3516 del 27.09.2022 aveva affermato che “La fase di prima applicazione della normativa in esame, avuto riguardo al procedimento che a suo tempo l’Istituto aveva illustrato con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, i cui contenuti erano stati formulati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire con il medesimo Dicastero i profili di criticità emersi.

Alla luce delle superiori premesse l’INPS aveva già disposto che tutte le direzioni provinciali dovevano rivedere sia le ordinanze – ingiunzione da emettere che quelle emesse e notificate e ciò secondo i criteri esposti in altro nostro articolo LINK

La Normativa precedente ed ormai abrogata

Riportiamo la normativa precedente applicata dall’INPS nel comminare le sanzioni nel caso di mancato versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro in relazione ai contributi previdenziali dei propri lavoratori dipendenti per il tramite dei modelli DM10.

 Il testo dell’ art. 2, comma 1-bis del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 precedente al decreto legge riportato era il seguente:  

“L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000…..

Rimedi e ricorsi

Se ti è stata notificata una ordinanza – ingiunzione devi sapere che potrebbe essere annullata e ciò per vari motivi.

In primo luogo le ritenute richieste potrebbero essere stata già pagate e, quindi, manca il presupposto per l’emissione dell’ordinanza.

In secondo luogo, la sanzione irrogata deve essere motivata e, la laconica motivazione presente nelle ordinanze esaminate da questo studio, determina l’annullabilità della stessa.

Infine, l’ammontare delle sanzioni deve essere ridotto a seguito dei correttivi che di volta in volta dovranno essere esaminati.

Inoltre, devi sapere che l’ordinanza – ingiunzione è rateizzabile.

Se invece, non procedi ad alcun ricorso entro 30 giorni dalla ricezione o non procedi al pagamento, l’INPS iscriverà a ruolo le somme non riscosse e Agenzia delle entrate – Riscossione sarà legittimata a procedere con le azioni di recupero coattive previste dalla legge:

Ovviamente per capire se sussistono i presupposti per impugnare le cartelle di pagamento ed essere sicuri di vincere il ricorso è opportuno effettuare una valutazione ex ante che lo Studio Legale Alessi è capace di fare.

La superiore verifica potrà essere effettuata GRATUITAMENTE contattandoci e ti consiglieremo nel modo migliore quale soluzione prendere e quali ricorsi, eventualmente, proporre.

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