Con la notifica di una Ordinanza – Ingiunzione, l’INPS sanziona il mancato versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro. Scopri come annullare ordinanza – ingiunzione.
Da qualche mese l’INPS sta notificando ai titolari di imprese individuali ma anche personalmente ai legali rappresentanti di società delle Ordinanze – Ingiunzione emesse per sanzioni relative ad omesso versamento delle ritenute di contributi non versati.
I contributi richiesti risalgono anche a periodi lontanissimi – partono addirittura dal 2010 – e la loro quantificazione monetaria è quanto mai spropositata rispetto all’ importo del mancato versamento.
Non sempre, tuttavia, queste ordinanze-ingiunzione sono legittime e ciò poiché capita molto più spesso di quanto credi che le ritenute siano state pagate o non siano dovute.
Cercheremo con questo articolo di dare dei chiarimenti in merito.
La Normativa
Il mancato versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro in relazione ai contributi previdenziali dei propri lavoratori dipendenti per il tramite dei modelli DM10 comporta la violazione dell’ art. 2, comma 1-bis del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell’ 11 novembre 1983.
La predetta norma di legge, nel testo modificato dall’art. 3, co. 6 del D.L.vo n. 8/2016 prevede che : “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.”
Ed ancora “«1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.»
Le sanzioni
Il mancato versamento delle ritenute a carico del datore di lavoro prevede, quindi, delle sanzioni differenti a seconda dell’importo omesso.
- Importo non versato superiore a 10.000,00 euro annui
Il reato di omesso versamento ritenute è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa fino a 1.032 Euro.
A norma dell’articolo 157 del Codice Penale, il reato si prescrive in sei anni decorrenti dal momento della consumazione.
- Importo non versato inferiore a 10.000,00 euro annui
Sanzione amministrativa da euro 10.000,00 sino a euro 50.000,00 irrogata con Ordinanza – Ingiunzione
Le motivazioni
Tralasciando il caso dell’omissione superiore ai 10.000,00 euro che comporta, come detto, la configurabilità di un reato, analizziamo le motivazioni che l’INPS dovrebbe dare per l’applicazione della sanzione irrogata con l’ordinanza – ingiunzione.
Dall’analisi delle ordinanze – ingiunzione che l’INPS ha notificato in questi giorni si legge la seguente standardizzata motivazione : “ ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell’autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrative nella misura di € XXXX,00”.
Ebbene, l’INPS con la predetta laconica motivazione certamente non sta procedendo ai sensi della legge che richiede che ogni provvedimento impositivo (come l’ordinanza – ingiunzione) deve essere specificamente motivato. Invero la norma di legge prevede una sanzione minima ( € 10.000,00) ed una sanzione massima (€ 50.000,00) e la scelta in questo intervallo DEVE essere motivato.
In questo caso, certamente, l’ordinanza potrà essere impugnata.
Sproporzione delle sanzioni rispetto all’importo non versato
Chiunque abbia ricevuto l’ordinanza – ingiunzione INPS avrà notato come via sia una sproporzione tra le somme presuntivamente non versate e la sanzione.
In pratica a fronte di mancati versamenti dovuti all’INPS per piccole somme (100,00 – 200,00 euro) le sanzioni amministrative irrogate sono pari a circa 18.000,00 euro.
In questo caso impugnare l’ordinanza è necessario al fine di far ridurre la sanzione, quantomeno al minimo edittale atteso anche il difetto di motivazione presente.
Responsabilità degli amministratori di società di capitali
Ultima considerazione è la circostanza che le stesse sono notificate, al fine di richiederne il pagamento, anche personalmente nei confronti del legale rappresentante delle società di capitali.
La sanzione amministrativa segue l’autore del fatto che ne risponde sempre in prima persona. L’azienda (la srl per esempio) risponde solo in via solidale e chi pagherà con certezza, se non paga la società, sarà la persona fisica dell’amministratore o dell’ex amministratore.
La sanzione, essendo svincolata dalla scadenza del pagamento in quanto il fatto tipico si concretizza con il trascorrere di tre mesi dalla data della notifica della pretesa, si allontana inoltre dalla comune percezione del termine prescrizionale creando notevole disagio nel contribuente.
Occorre osservare che anche se il destinatario non è più il soggetto obbligato al pagamento dei contributi, è lui che dovrà pagare la sanzione prevista per l’omesso versamento delle ritenute.
Rimedi e ricorsi
Se ti è stata notificata una ordinanza – ingiunzione devi sapere che potrebbe essere annullata e ciò per vari motivi.
In primo luogo le ritenute richieste potrebbero essere stata già pagate e, quindi, manca il presupposto per l’emissione dell’ordinanza.
In secondo luogo, la sanzione irrogata deve essere motivata e, la laconica motivazione presente nelle ordinanze esaminate da questo studio, determina l’annullabilità della stessa.
Infine, l’ammontare delle sanzione potrebbe essere ridotto a seguito dei correttivi che di volta in volta dovranno essere esaminati.
Inoltre, devi sapere che l’ordinanza – ingiunzione è rateizzabile.
Se invece, non procedi ad alcun ricorso entro 30 giorni dalla ricezione o non procedi al pagamento, l’INPS iscriverà a ruolo le somme non riscosse e Agenzia delle entrate – Riscossione sarà legittimata a procedere con le azioni di recupero coattive previste dalla legge:
- Fermo Amministrativo
- Ipoteca Legale
- Pignoramento presso terzi
Ovviamente per capire se sussistono i presupposti per impugnare l’ordinanza ingiunzione ed essere sicuri di vincere il ricorso è opportuno effettuare una valutazione ex ante che lo Studio Legale Alessi è capace di fare.
La superiore verifica potrà essere effettuata GRATUITAMENTE contattandoci e ti consiglieremo nel modo migliore quale soluzione prendere e quali ricorsi, eventualmente, proporre.
E’ sempre bene controllare se quanto sostenuto dal fisco è regolare ed in questo caso, se hai ricevuto un’ordinanza ingiunzione, contatta il nostro studio al fine di valutare la soluzione più opportuna.
Buonasera… ho ricevuto delle sanzioni amministrative esagerate
Vorrei una consulenza…… È possibile contattarmi domani mattina….. Grazie
Se mi gira copia dell’ordinanza su info@studiolegalealessi.it e il Suo numero, la contattiamo domani mattina.
Buongiorno,
Ho ricevuto delle ordinanze-ingiunzioni esattamente uguali a quelle descritte in questo articolo.
Sono di Bari, posso comunque rivolgermi a voi o è meglio cercare un legale della mia città?
Può rivolgersi a noi. Operiamo su tutta Italia.
Ah, grazie per l’informazione. Devo chiamarvi telefonicamente o avete un corrispondente nella mia città?
Le ho inviato email. In ogni caso può contattaci allo 0918902042 dalle 10 in poi o utilizzare la form whatsapp che trova sulla sua destra su qualsiasi pagina del nostro sito.
Salve,
nel caso di ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione il contributo unificato si paga in misura fissa di € 43,00?
No. Si calcola sul valore. Non è previdenziale in senso stretto.
Salve,
in caso di ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione inps il contributo unificato si calcola sul valore e si paga in misura di 1/2, oppure intero? Devo pagare anche la marca da bollo da 27 euro?
Grazie