Annullare multe o sanzioni al Codice della Strada – E’ possibile  

Sapevi che non devi pagare più le multe se sono passati 5 anni da quando sono state elevate ?  

Cosa è una sanzione al Codice della Strada ?

Le sanzioni al codice della strada sono delle somme da pagare nel caso in cui si commette una violazione alle norme che regolano la circolazione sulle strade e che sono infuse nel codice della strada.

 Per fare qualche esempio di sanzioni: eccesso di velocità (art. 142 c.d.s.),  divieto di sosta (art. 158 c.d.s.) o il divieto di transito in una ZTL (Zona a Traffico Limitato) (art. 198, co. 2 c.d.s.).  

 La sanzione al codice della strada può essere contestata dall’organo di polizia al momento in cui viene commessa o successivamente.

 In quest’ultimo caso la multa viene notificata presso la residenza del trasgressore.

Entro quanto una multa deve essere notificata?

Come detto nel paragrafo precedente la multa può essere contestata immediatamente dall’organo di polizia che la rileva, come nel caso di giuda in stato di ebrezza (a seguito di alcool-test) o guida senza patente.

 Oppure può essere contestata successivamente alla rilevazione e ciò avviene quando il trasgressore non è presente al momento della rilevazione (divieto di sosta) o non è possibile fermare l’auto (eccesso di velocità) o in caso di controlli effettuati con apparecchiature elettroniche tipo “Street Control”.

 Nel caso di sanzione non contestata immediatamente, il verbale di violazione deve essere notificato entro 90 giorni dalla rilevazione e ciò a pena di nullità.

 Ovviamente la illegittimità della multa per notifica oltre i 90 giorni previsti dall’art. 201 del codice della strada deve essere rilevata con ricorso al Prefetto o con ricorso al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione.

 Il termine si riferisce alla data di spedizione dell’atto, e non a quella di ricezione.

 Una volta decorsi i termini si può chiedere l’annullamento.

Una multa dopo quanto tempo è prescritta?

Quando la multa non viene pagata, l’ente impositore iscrive a ruolo le somme ed il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione ex Equitalia) notifica la cartella di pagamento.

 Tuttavia la notifica della cartella DEVE avvenire entro 5 anni dalla notifica del verbale di contestazione.

 Se, quindi, ti è stata notificata una cartella dopo 5 ANNI contattaci al fine di annullare la cartella esattoriale.

 L’ art. 209 del codice della strada prevede che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

 L’ art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”

Se viene notificata una intimazione di pagamento si può fare ricorso?

 SI.

 Se viene notificata una intimazione di pagamento e la cartella di pagamento è stata notificata 5 anni prima e non sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione la cartella può essere impugnata per essere dichiarata illegittima.

 Come si fa valere la prescrizione?

La prescrizione si fa valere facendo ricorso avverso la cartella di pagamento o al verbale di contestazione (se notificato oltre i 90 giorni). Può accadere che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ex Equitalia notifichino un atto nullo ossia già prescritto.

Soltanto facendo ricorso si può fare valere tale vizio che, altrimenti, sarebbe sanato.

Proroga COVID

Abbiamo detto che la prescrizione delle multe e sanzioni al Codice della Strada è di 5 anni dalla data di notifica del verbale di contestazione o della cartella di pagamento nel caso di notifica di successiva intimazione di pagamento.

Bisogna, tuttavia, applicare la predetta norma con le norme emergenziali emanate a seguito della pandemia da Covid19 che ha prorogato i termini di prescrizione di 541 giorni per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. L’articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, allo stesso modo anche il corso della prescrizione delle sanzioni al codice della strada è stato sospeso per un identico periodo di 541 giorni con la conseguenza che il termine di prescrizione si è allungato di egual misura.

Gli eredi devono pagare le multe del defunto?

NO.

 Le sanzioni al codice della strada non devono essere pagate dagli eredi del defunto che li ha commesse.

 Ai sensi dell’art. 7, L. 689/1981 “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.”.

 Tuttavia, le somme iscritte a ruolo a carico del defunto non vengono annullate automaticamente.

 Bisogna attivare una procedura al fine di comunicare all’ente impositore (Comune, Prefettura, ecc.) che il soggetto che aveva commesso l’infrazione e, come tale, era stata multato è defunto.

 Abbiamo già parlato ampiamente sulla intrasmissibilità ai chiamati all’eredità in altro articolo.

Cosa succede se non si paga un verbale di contestazione al C.d.S. ?

In caso di mancato pagamento dei verbali di contestazione al C.d.S. emessa cartella di pagamento e, in caso di mancato ricorso o pagamento può essere iscritto Fermo amministrativo, Ipoteca Legale e pignoramento presso terzi.

E’ bene controllare se quanto sostenuto dal fisco è regolare ed in questo caso, se hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, contatta il nostro studio al fine di valutare se sono da pagare o meno e trovare la soluzione più opportuna.

9 commenti su “Annullare multe o sanzioni al Codice della Strada – E’ possibile  ”

    1. Verrà emessa cartella di pagamento per la differenza ma con sanzione piena. Consiglio di pagare la differenza tra la sanzione ridotta e quella oggetto di sconto entro i 60 giorni dalla notifica. In questo modo se dovesse essere iscritto a ruolo l’importo, la cartella è viziata e, quindi, annullabili.

  1. Non ho mai ricevuto le raccomandate delle multe ..e possibile che l’agenzia delle entrate mi manda la cartella di pagamento? In quel caso posso fare ricorso per mancata notifica ?

  2. A me è arrivata una Cartella di Pagamento dall’Ufficio delle Entrate di una multa non pagata qualche giorno prima dello scadere dei 5 anni di prescrizione con 60 giorni di tempo dalla notifica pagamento con intimidazione vorrei sapere se la devo pagare o no ( esempio scadenza di 5 anni il 13 giugno però la notifica mi è arrivata il 9 giugno con 60 GG dalla notifica)

  3. Buongiorno, abbiamo ricevuto un’ingiunzione di pagamento (in data 08.05.2024) (ai sensi del R.D. n. 639/1910) per violazioni art. 142 limite di velocità e art. 7 corsia riservata TLC, notificate ad Aprile 2017. Sono dovute?
    Cordiali Saluti

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